Il Centro del Sorriso

 
 
 
 

Statuto

 
 

SCRITTURA PRIVATA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Nell’anno duemilasei (2006) il giorno 20 aprile 2006 presso i locali dell’ Associazione siti in Via Quarto n° 40 a San Severo (FG),
tra i Signori:

1)   Angelo DI PAOLA     Agente di Commercio
2)   Francesco FORTUNA     Editore e Produttore musicale
3)   Agostino CURATOLO     Dirigente Medico del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione all’Ospedale “Riuniti” di Foggia
4)   Paolo CURATOLO     Pianista e Musicoterapeuta, Laureato in Lettere e Filosofia all’Università di Bologna specializzato nella

Musicoterapia per Disabili
5)   Alba CALABRESE     Educatrice, specializzata in Assistenza per persone portatrici di Handicap

6)   Laura CURATOLO     Avvocato, specializzata in diritto civile e nelle leggi di tutela per diversamente abili

SI COSTITUISCE

Un’ Associazione che sarà regolata dalle norme che seguono, e avente lecaratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs.

Nr. 460 del 1997.

ARTICOLO 1
L’Associazione è denominata:
“IL CENTRO DEL SORRISO”

L’Associazione prende il nome dall’Inno ai Diversamente Abili a seguito dell’integrazione alla Legge Regionale 1 dicembre 2003, n° 24 (Istituzione della

giornata regionale del diversamente abile).
        Art.1
1. All’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 2003, n° 24, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“ 1 bis. La Regione adotta l’inno ai diversamente abili di cui all’allegato 1 della presente legge e ne promuove la diffusione su tutto il territorio

regionale”.
È estratto del verbale della seduta del 7 febbraio 2006 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.
L’Associazione: “IL CENTRO DEL SORRISO” nasce per la promozione e diffusione di suddetto Inno come valore culturale e sociale della solidarietà per le persone

diversamente abili.
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale- ONLUS”.

ARTICOLO 2
L’Associazione ha sede in San Severo in via Quarto n 40.

ARTICOLO 3
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge l’attività nel settore dell’assistenza sociale e della

promozione della cultura e dell’arte in tutte le sue forme espressive.
In particolare:
a) l’Associazione ha come obiettivo lacreazione di centri di aggregazione sociale al solo fine di aiutare persone disagiate ove si attueranno tecniche per lo

sviluppo della creatività individuale, nonché per il miglioramento del proprio stato fisico e morale, sensibilizzando le persone disagiate allaconoscenza dei

comportamenti umani al solo fine di migliorare i rapporti affettivi e sociali, ed ove verranno attuate politiche di intrattenimenti, di scambio culturale, di

esperienze di vita e di tutte quelle attività fina1izzate all’attuazione del più ampio principio disolidarietà sociale;
b) l’Associazione promuoverà ed attuerà tutte le attività finalizzate alla valorizzazione e diffusione della cultura e dell’arte tramite l’organizzazione,la

promozione, nonché l’allestimento di spettacoli, serate di musica classica e mostre di arte;
c) l’Associazione promuoverà ed attuerà tutte le attività finalizzate alla valorizzazione e diffusione di attività teatrali in genere; organizzerà conferenze,

convegni ed incontri e attività di laboratorio nonché seminariale, didattica ed animazione; promuoverà iniziative collaterali sul piano editoriale culturale, di

ricerca cinematografica, musica, parti figurative, lettere, nuove tecnologie e comunicazione telematica; inoltre l’Associazione potrà svolgere attività di

promozione turistica e di collaborazione con Università ed Enti in attuazione della promozione culturale e di qualsiasi attività solidalizia.
E’ fatto divieto all’ Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via

non prevalente ai sensi del D.Lgs. 460/97.

ARTICOLO 4

L’Associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera ” A”, per formarne parte integrante e sostanziale.
La stessa agisce nei limiti di quanto stabilito dalle Leggi Statali e Regionali e dal D. Lgs. nr. 460/97 e successivi decreti correttivi ed interpretativi.

ARTICOLO 5
Il Consiglio di Amministrazione per il primo triennio è costituito dagli associati fondatori signori:
Angelo DI PAOLA, Fancesco FORTUNA, Agostino CURATOLO, Paolo CURATOLO, Albina Sabrina FANTASIA, Laura CURATOLO.
sopra generalizzati, i quali eleggono:
Presidente: Paolo CURATOLO
Vice Presidente: Francesco FORTUNA
Segretario: Alba CALABRESE
Consigliere: Angelo DI PAOLA
Consigliere: Agostino CURATOLO
Consigliere Laura CURATOLO
I componenti del Consiglio Direttivo tutti, nessuno escluso, dichiarano di accettare le cariche assegnate.

ARTICOLO 6
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue

funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Il Presidente ribadisce i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell’associazione, legge lo statuto che, dopo ampia

discussione, viene approvato all’unanimità e che si allega al presente Atto Costitutivo formante parte integrante e sostanziale, contrassegnato dalla lettera

“A”.
Lo statuto stabilisce, in particolare, che l’adesione all’ Associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente

espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive, che l’associazione è un ente non commerciale e che è assolutamente escluso ogni fine di lucro.

ARTICOLO 7

Il Patrimonio dell’ Associazione è costituito:
dai contributi degli associati;
da tutti i beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS a qualsiasi titolo;
da eventuali elargizioni e sussidi da parte degli stessi associati, di terzi e in particolare da Enti Pubblici e Privati.
La quota associativa per il primo anno è fissata in EURO 5,00.
Il patrimonio iniziale è quindi costituito da dette quote.
L’associazione si dichiara costituita nella piena osservanza delle norme di questo atto, dell’allegato statuto e di quelle legislative.

I Fondatori:

ANGELO DI PAOLA
FRANCESCO FORTUNA
AGOSTINO CURATOLO
PAOLO CURATOLO
ALBA CALABRESE
LAURA CURATOLO

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A
STATUTO


“IL CENTRO DEL SORRISO”
ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE CULTURALE E

SOCIALE – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI

UTILITA’ SOCIALE

O.N.L.U.S.

 
 
 
 
 
 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DENOMINAZIONE
È costituita l’Associazionedenominata “Il Centro del Sorriso” associazione per la promozione culturale e sociale – Organizzazione non lucrativa di utilità

sociale – ONLUS.

ART. 2 – UTlLIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI
E’ fatto obbligo anche in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizzare la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità

sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

ART.3 -SEDE

L’Associazione ha sede in San Severo(FG), in via Quarto n.40.

ART. 4 – DURATA
L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 5 – STATUTO E REGOLAMENTO
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti di quanto stabilito dalle Leggi Statali e Regionali e dal D. Lgs. m. 460/1997 e

successivi decreti correttivi ed interpretativi, sulla base dei principi dettati dal nostro Ordinamento giuridico.

L’Assemblea degli Associati può emanare un regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia con il presente Statuto, gli aspetti ulteriori

dell’organizzazione ed dell’ attività dell’Ente.

ART. 6 – SCOPO
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promuovere lo sviluppo della cultura e dell’ arte in tutte le sue forme espressive.

In particolare:

a) promuovere la formazione musicale degli associati attraverso uno studio analitico della musica e di istruzione alla stessa, per mezzo di istruttori soci,

nonché istruttori non soci;
b) attuare i servizi, culturali e ricreativi degli associati nelle forme che si renderanno necessarie (avvalendosi anche di strutture idonee);
c) accrescere il più possibile il numero dei propri, amanti e simpatizzanti della musica e della musicoterapia con applicazioni pratiche su soggetti

svantaggiati;
d) comporre canzoni, poesie e opere artistiche di vario genere che hanno come tema centrale il disagio delle persone diversamente abili e applicare le nuove

tecniche scientifiche (musicoterapia, idroterapia, ecc.) al sollievo delle stesse.
e) Promuovere, patrocinare, organizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale ed artistico, nonché concerti dimostrativi;
f) intensificare e sviluppare l’insegnamento della musica, della musicoterapia e delle discipline ad esse connesse (psicologia, sociologia, pedagogia,ecc);
g) avanzare proposte agli Enti pubblici e partecipare attivamente alla promozione, alla utilizzazione e alla gestione degli impianti e alle istituzioni

culturali, e ricreative posti in essere dagli enti locali;
h) dare la propria adesione a quelle iniziative o a quelle associazioni o Enti che possono favorire il conseguimento del proprio scopo sociale
i) ragiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’autonomia economica e finanziaria per la funzionalità stessa dell’Associazione, ed a favorire il suo

sviluppo;
j) l’Associazione promuoverà ed attuerà tutte le attività finalizzate alla valorizzazione e diffusione di attività teatrali in genere; organizzerà concerti,

conferenze, convegni, incontri lezioni, e attività di laboratorio nonché seminariale didattica ed animazione; promuoverà iniziative collaterali sul piano

editoriale culturale, di ricerca cinematografica, scientifica, musicale, parti figurative, lettere, nuove tecnologie e comunicazione telematica;
E’ fatto divieto all’ Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via

non prevalente ai sensi del D.Lgs. 460/97.

 
 
 
 
 
 

TITOLO II

GLI ASSOCIATI

ART. 7 – AMMISSIONE
Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati dell’ Associazione tutte le persone diversamente abili e non,e gli Enti che condividono le finalità dell’organizzazione e s’impegnino a

realizzarle indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa ed etnica, purché non ci siano pendenze penali a carico; L’ammissione viene

deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

Entro trenta giorni dal deposito o invio della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione, previa verifica dei requisiti degli associati, delibera

sull’ammissione dell’ associato.

Acquistano la qualità di associati le persone o Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione,e che verseranno all’atto

dell’ammissione, la quota associativa che verrà stabilita annualmente dal Consiglio stesso;
All’ associato verrà consegnata una tessera sociale con la denominazione dell’ Associazione ed il nominativo verrà riportato sul libro degli associati.
L’ammissione all’associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui in appresso.
L’iscrizione all’ Associazione implica l’accettazione delle norme statutarie.

ART. 8 – DIRITTI
Gli associati hanno tutti uguali diritti.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative volte a garantire l’eIettività del rapporto medesimo.
Gli associati hanno diritto di intervenire in Assemblea e di votare. Gli associati hanno anche i seguenti diritti:
– essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel Regolamento

interno;
– frequentare i locali dell’ Associazione e partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse da1l’ Associazione;
– frequentare la sede dell’ associazione, anche con i propri familiari. nel rispetto del Regolamento interno.

ART. 9 – DOVERI
Gli associati devono svolgere l’attività in favore dell’ Associazione senza fini di lucro e condividere le finalità della stessa Associazione.

Il comportamento verso gli altri associati e all’esterno deve essere improntato ai principi di correttezza e buona fede.
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Gli associati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed il Regolamento interno, le delibere assembleari e le delibere del Consiglio di Amministrazione, nonché a

mantenere una buona condotta civile e morale nella sede dell’Associazione.

ART. 10- ESCLUSIONE E RECESSO

La qualità di associato si perde per recesso ed esclusione.

L’esclusione viene deliberata dall’Assemblea degli Associati con delibera motivata, che deve essere comunicata per iscritto all’associato, nei seguenti

casi:

– inadenpimento degli obblighi assunti da parte del socio a favore dell’Associazione; – in caso di morosità del pagamento della quota associativa;

– in osservanza delle disposizioni previste dallo Statuto o dal Regolamento interno o dalle deliberazioni degli Organi Sociali competenti.

Prima della delibera di esclusione deve essere richiesta comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, richiesta da inviarsi al domicilio indicato

dall’aderente all’atto dell’iscrizione almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

Quanto al recesso, l’associato che intenda recedere dal vincolo associativo, deve comunicare per iscritto la propria dichiarazione di recesso al Consiglio di

Amministrazione ed è efficace con lo scadere dell’anno sociale in corso se è comunicata almeno tre mesi prima.

II recesso è possibile purché l’associato sia in regola con ilversamento della quota associativa.
La qualità di socio non è trasmissibile.

 
 
 
 
 
 

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ART. 11 – ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:

l’Assemblea degli associati;

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente;

il Vice Presidente;

il Segretario.

ART. 12 – COMPOSIZIONE, POTERI E CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA

L’Assemblea degli associati si compone di tutti gli associati. Ad essa compete: – l’approvazione del bilancio annuale, preventivo e consuntivo;

– la nomina e la revoca dei Componenti il Consiglio di Amministrazione;
– la deliberazione sugli argomenti sottoposti al suo esame dallo stesso Consiglio di Amministrazione;
– le modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
– lo scioglimento anticipato dell’ Associazione;
– l’esclusione degli associati;
– deliberare sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione e su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio.

La convocazione avviene mediante affissione nell’albo dell’ Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni

prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’ Associazione, o, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi dalla persona nominata dall’

Assemblea.

Le deliberazioni dell’ Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’associato in mora nei versamenti delle quote associative non può esercitare il diritto di voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei

presenti.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L’Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o altrove, purché

in Italia.
Ogni associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega scritta.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto. Va precisato che per gli associati che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, possono partecipare a tutte

le attività istituzionali previa autorizzazione di chi esercita la patria potestà ed in sede assembleare non hanno diritto di voto ed il loro parere è solo

consultivo.

Gli associati ai sensi del D. Lgs. 460/97 art. lO comma l lettera h) maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e

dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell’ Associazione.

L’associato si assume tutte le responsabilità per i rischi relativi ed in ogni caso connessi all’attività sportiva, in qualsiasi sede venga svolta esonerando

l’Associazione. “IL CENTRO DEL SORRISO” O.N.L.U.S. da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alla sua persona ed a terzi così come a cose proprie ed altrui,

che possono derivare dalla partecipazione a corsi, allenamenti, dimostrazioni e gare, rinunciando ad ogni e qualsiasi azione svolta ad ottenere il risarcimento

di eventuali danni subiti, nonché al relativo diritto che non siano gli eventuali risarcimenti riconosciuti dalla Compagnia di Assicurazione alla quale gli

associati hanno diritto.

ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque membri eletti liberamente dall’ Assemblea degli associati, fatta

eccezione per i primi che sono nominati nell’ Atto costitutivo; dura in carica un triennio ed i suoi componenti possono essere rieletti. il Consiglio ha i più

ampi poteri di amministrazione dell’ Associazione, sia ordinaria che straordinaria.

Al Consiglio di Ammjnjstrazione combete inoltre:

– il controllo dei conti;

– la compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e la loro presentazione all’Assemblea;

– ogni decisione in merito alla ammissione degli associati;

– la determinazione dell’ammontare della quota associativa;

Il Consiglio, ove non abbia provveduto l’Assemblea degli associati, elegge tra i suoi membri le seguenti cariche:

a) il Presidente;

b) il Vice Presidente;

c) il Segretario.

il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando vi sia la richiesta di almeno due Consiglieri e

comunque almeno due volte l’anno, per la redazione in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo e all’ammontare della quotaassociativa. il

Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, a1meno dieci

giorni prima della adunanza.

Per la validità del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio” ed il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dalla persona nominata dal Consiglio stesso. Delle riunioni

del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro il Consiglio alla prima riunione alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la

convalida alla prima Assemblea annuale.

E’ fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio.

In caso di cessazione della maggioranza del Consiglieri in carica si intende decaduto l’intero Consiglio.

ART. 14 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’ Assenblea e del

Consiglio. Dura in carica un triennio è può essere rieletto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 15 – IL SEGRETARIO

Il segretario dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Al Segretario compete la redazione dei verbali del Consiglio e dell’ Assemblea, nonché la tenuta dei libri dell’ Associazione (fatta eccezione per quelli

contabili).

 
 
 
 
 
 

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

ART. 16 – PATRIMONIO

Il Patrimonio dell’ Associazione è costituito da:
– dai contributi degli associati;
– da tutti i beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS a qualsiasi titolo;
– da eventuali elargizioni e sussidi da parte degli stessi associati, di terzi e in particolare di Enti Pubblici e Privati.

 
 
 
 
 
 

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 17 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio a1 31 dicembre di ogni anno.

ART. 18 – BILANCIO PREVENTIVO
Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 30 novembre di ogni anno il Bilancio di previsione per l’anno successivo, e la relativa relazione.

Il Bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica e deve essere sottoposto alla valutazione ed alla approvazione dell’ Assemblea

degli associati entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 19 – BILANCIO CONSUNTIVO
Al termine dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione deve redigere il Bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’ Assemblea ordinaria degli associati

entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.
Nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall’art.

l comma 3 della legge 16.12.1991 nr. 398, il Bilancio deve recare una relazione scritta da uno o più revisori iscritti nel Registro dei revisori contabili.

ART. 20 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI, DELLE RISERVE, DEI FONDI DI GESTIONE E DEL CAPITALE
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il Bilancio dovrà prevedere la costituzione e l’incremento del fondo riserva.

L ‘utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’ Assemblea degli Associati.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi, di gestione ed il capitale durante la vita dell’

Associazione, a meno che ladestinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o

regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97.

ART. 21 – AGEVOLAZIONI FISCALI
L’ Associazione in oggetto gode di tutti i benefici fiscali previsti dagli arti. 12 e 24 del D.Lgs. nr. 460/97 e, ove compatibili con le disposizioni degli Enti

non commerciali, e degli arti. 2 e 9 del D. Lgs. 460/97.

 
 
 
 
 
 

TITOLO VI


DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 22 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’ Associazione dovrà essere deliberato con il voto favorevole di
almeno tre quarti degli Associati.

La delibera concernente lo scioglimento provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

ART. 23- DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento per qualsiasi causa è fatto obbligo all’ Associazione di devolvere il patrimonio dell’organizzazione ad altre organizzazioni non

lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 nr. 662,

salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

San Severo 20 Aprile 2006

I Fondatori :

ANGELO DI PAOLA

FRANCESCO FORTUNA
AGOSTINO CURATOLO

PAOLO CURATOLO
ALBA CALABRESE
LAURA CURATOLO